Come funziona e come beneficiarne
Dopo lunghe discussioni e diverse modifiche, il Superbonus 110% annunciato col Decreto Rilancio è stato inquadrato e definito. Molte persone potranno quindi godere dell’aliquota maggiorata che, soddisfatte determinate condizioni, può essere fruita per interventi, sostenuti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico. Di conseguenza (ed è importante specificarlo per inquadrare al meglio il sistema legislativo in cui si colloca la nuova detrazione), il Superbonus va ad interagire e modificare le normative 2020 riguardanti l’Ecobonus e il Sismabonus.
Iniziamo subito definendo le tre grandi novità introdotte dal nuovo Superbonus 110: la prima, ovviamente, riguarda l’innalzamento delle aliquote delle detrazioni fiscali al 110% delle spese sostenute; la seconda, invece, è la possibilità di beneficiare, oltre che della cessione del credito, anche del cosiddetto “sconto in fattura”, di cui parleremo in seguito; la terza è la riduzione delle rate annue per godere della detrazione, che passano da 10 (nella stragrande maggioranza dei casi) a 5.
Anticipato questo, andiamo a riassumere la normativa che regola il Superbonus 110%.
A chi si rivolge il Superbonus?
Prima di arrivare a parlare di tetti massimi di spesa e interventi agevolabili, è fondamentale definire chi può usufruire del bonus e per quali tipologie di edificio, quest’ultimo, probabilmente, il maggior motivo di discussione circa la nuova normativa. Il Superbonus, infatti, si attiva solo per lavori eseguiti su:
- Parti comuni di edifici condominiali;
- Singole unità immobiliari e villette a schiera;
- Unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, anche se site all’interno di edifici plurifamiliari;
- A livello di categorie catastali, non possono fruire del Superbonus gli immobili residenziali appartenenti alle categorie considerate di lusso: ossia A/1, A/8 e A/9.
Oltre ai proprietari e ai condòmini per gli interventi effettuati sulle parti comuni del proprio condominio, possono beneficiare della nuova detrazione anche:
- Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte e professioni) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo. Si tratta quindi di nudi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), inquilini in locazione, comodatari e familiari del possessore o detentore;
- Istituti autonomi case popolari;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Interventi agevolabili.
A) Interventi principali o trainanti.
Per poter beneficiare del Superbonus 110, però, c’è un altro, fondamentale, requisito da soddisfare. La detrazione, infatti, si attiva solo nel momento in cui viene effettuato anche uno solo dei cosiddetti “interventi trainanti”, che sono:
- L’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, per un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’intero involucro dell’edificio, intervento spesso definito “cappotto termico”;
- La sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, con sistemi centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria, con tecnologia a condensazione o a pompa di calore, anche nel caso siano abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, con impianti di micro-generazione o a collettori solari;
- Interventi di miglioramento e adeguamento antisismico, rientranti nella disciplina del Sismabonus, realizzati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (come vuole la normativa riguardante tale detrazione).
La tabella seguente ci mostra anche e soprattutto i tetti massimi di spesa agevolabili per gli interventi appena elencati. Ricordiamo ancora una volta che programmare uno di questi lavori è condizione necessaria per poter beneficiare del Superbonus 110%.
INTERVENTI TRAINANTI |
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Cappotto termico |
Isolamento termico delle superfici opache per oltre il 25% della superficie disperdente lorda |
50.000 euro per gli edifici unifamiliari |
40.000 euro per il numero delle unità del condominio (fino a 8) |
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30.000 euro per il numero delle unità del condominio (oltre a 8) |
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Caldaie in condominio |
Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria |
20.000 euro per il numero delle unità del condominio (fino a 8) |
15.000 euro per il numero delle unità del condominio (oltre a 8) |
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Caldaie in unità singole |
Impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria |
La detrazione fiscale è calcolata su un tetto massimo di spesa di 30.000 euro |
Lavori antisismici |
Miglioramento e adeguamento antisismico nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 |
L’aliquota al 110% vale per tutti gli interventi rientrati nella normativa del Sismabonus 2020 e pertanto per una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare |
Nel caso si eseguano, tra gli interventi trainanti, solo lavori di efficientamento energetico, allora è necessario che, anche congiuntamente agli interventi trainati, vi sia un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Il quale deve essere dimostrato tramite APE, redatto ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
B) Interventi aggiuntivi o trainati.
Soddisfatti i due requisiti appena citati, quindi, beneficiano della detrazione al 110% anche le seguenti tipologie di lavori detti “trainati”, ossia di:
- Efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus 2020, nei limiti di spesa come regolati dalla normativa ordinaria;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e installazione di sistemi di accumulo integrati a tali impianti;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- L’aliquota maggiorata, come detto, vale anche per tutti gli interventi rientranti nella casistica del Sismabonus 2020.
Nella tabella che segue (come nella precedente) abbiamo riassunto i limiti massimi di spesa agevolabili per ogni tipologia di intervento aggiuntivo.
INTERVENTI TRAINATI |
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Efficientamento energetico |
Limiti come regolati dalla normativa sull’Ecobonus 2020 |
Riduzione del rischio sismico |
Limiti come regolati dalla normativa sul Sismabonus 2020 |
Fotovoltaico |
Tetto massimo di 48.000 euro e comunque nel limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto |
Sistemi di accumulo fotovoltaico |
Tetto di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo del sistema |
Collonine di ricarica |
Ammontare massimo delle spese pari a 3.000 euro |
Cessione del credito e sconto in fattura.
Come anticipato in apertura, la nuova normativa introduce una nuova modalità di fruizione per il Superbonus. Oltre alla già vista cessione del credito, infatti, sarà possibile anche scegliere l’opzione dello sconto in fattura. Vediamo, dunque, le tre vie che il contribuente può percorre per beneficiare delle detrazioni:
- Si beneficia normalmente della detrazione, per il Superbonus le quote annuali di pari importo sono 5 e non 10. Questa è la soluzione classica analoga agli altri bonus fiscali;
- Il contribuente opta per la cessione del credito d’imposta, anch’essa modalità già vista per altre agevolazioni legate al mondo della casa. In sostanza, si cede il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori dei beni e dei servizi, a banche o intermediari finanziari o ad altri soggetti quali persone fisiche;
- Il contribuente opta per un contributo sotto forma di sconto in fattura, fino ad un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. Tale sconto viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Egli, a sua volta, potrà recuperarlo sotto forma di credito d’imposta cedibile ad altri soggetti, banche o altri intermediari finanziari.